1. INTRODUZIONE
1.1. La Fondazione “Le Costantine”
La Fondazione “Le Costantine” è una Fondazione riconosciuta in qualità di Ente Morale con Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 171/REG del 15 aprile 1986 che svolge attività nei settori dell’agricoltura, dell’artigianato, dell’accoglienza anche di soggetti anche appartenenti a categorie particolari (portatori di handicap, comunità giovanili, ecc.) nonché della formazione professionale per favorire l’avviamento al lavoro. La Fondazione a tal fine cura la progettazione e la gestione di strutture, mirate alla salvaguardia e al recupero del patrimonio artistico – artigianale del territorio, e servizi rivolti ad accogliere anche soggetti portatori di handicap; cura inoltre la realizzazione in proprio, o in collaborazione con enti che abbiano analoghe finalità, di Centri/Servizi che offrano effettive possibilità di miglioramento di vita ed in particolare garantiscano forme di sostegno alla formazione professionale. La Fondazione promuove e sviluppa interventi di ricerca di soluzioni ecologiche nell’ambito dell’agricoltura biologica e biodinamica e dell’ospitalità, promuove e sviluppa attività culturali e di ricerca, organizza dibattiti, conferenze e corsi di approfondimento tecnico e culturale nei propri settori d’intervento. È obiettivo della Fondazione dar vita ad una esperienza di “terzo settore”, che integri risorse materiali e patrimoniali, tipiche della Fondazione, con quelle personali proprie del volontariato.
1.2. Il Codice Etico: finalità, destinatari e struttura
Il Codice Etico della Fondazione “Le Costantine” individua i valori sui quali si basa l’azione della Fondazione evidenziando l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dei soggetti destinatari del Codice stesso. L’adozione del presente Codice Etico si prefigge la finalità di soddisfare, nel migliore dei modi, le necessità e le aspettative dell’insieme degli interlocutori della Fondazione ed a vietare quei comportamenti che si pongono in contrasto non solo con le normative di volta in volta rilevanti, ma anche con i valori che la Fondazione intende promuovere.
1.3. In particolare, valori primari per la Fondazione sono l’osservanza dell’etica, intesa come onestà, lealtà, correttezza e conformità alle leggi. Rispetto allo specifico della sua Missione i principi sui quali si basa la sua azione sono:
- L’imparzialità, la neutralità e l’indipendenza dell’azione sociale della Fondazione che non opera quindi nelle sue scelte d’azione discriminazioni di carattere religioso, politico e di genere.
- La promozione dell’uguaglianza degli individui e delle pari opportunità.
- La promozione di uno sviluppo duraturo: azioni commisurate alle realtà locali e quindi sostenibili nel tempo.
- Il rispetto delle culture locali e la promozione delle risorse del territorio, siano esse umane che materiali.
Il Codice è costituito:
Dai principi etici generali, che individuano i valori di riferimento nelle attività dell’ente;
Dai meccanismi di attuazione, che delineano il sistema di controllo per la corretta applicazione del Codice e per il suo miglioramento.
1.4. Diffusione ed osservanza del Codice Etico
La Fondazione “Le Costantine” promuove la conoscenza e l’osservanza del Codice tra tutti gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori a vario titolo, richiedendone il rispetto e prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali. Il CdA ed il Comitato Tecnico devono rendersi disponibili a fornire agli operatori i chiarimenti necessari all’interpretazione delle indicazioni previste nel Codice Etico.
2. PRINCIPI GENERALI
2.1. Conformità a leggi e regolamenti
La Fondazione “Le Costantine” opera nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti, in conformità ai principi fissati nel Codice ed alle eventuali procedure previste dai protocolli interni. L’integrità morale è un dovere costante di coloro che lavorano nella e per la Fondazione e caratterizza i comportamenti dell’intera organizzazione. Gli amministratori ed i dipendenti della Fondazione, nonché coloro che a vario titolo operano con la stessa, sono pertanto tenuti, nell’ambito delle rispettive competenze, ad osservare le leggi ed i regolamenti vigenti.
2.2. Governo della Fondazione
Il sistema di governo adottato dalla Fondazione “Le Costantine” è conforme alla normativa vigente ed è orientato a garantire una conduzione dell’Ente responsabile e trasparente nei confronti delle istituzioni, nella prospettiva del perseguimento delle finalità sociali definite dalla Fondatrice nell’Atto Costitutivo e nello Statuto Sociale. I componenti degli organi della Fondazione devono improntare la propria attività ai principi di correttezza ed integrità, astenendosi dall’agire in situazioni di conflitto di interesse nell’ambito delle attività da loro svolte. A loro è altresì richiesto:
- Un comportamento ispirato ai principi dell’autonomia, di indipendenza e rispetto delle linee di indirizzo che la Fondazione fornisce nelle relazioni che essi intrattengono, per conto della stessa, con le istituzioni pubbliche e con qualsiasi soggetto privato.
- La partecipazione attiva ed informata all’attività della Fondazione; essi sono tenuti a fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza nell’ambito della loro partecipazione attiva e non possono avvalersi della loro posizione per ottenere vantaggi personali, diretti od indiretti; ogni attività di comunicazione deve rispettare le leggi e le pratiche di condotta e deve essere volta a salvaguardare le informazioni sensibili e specifiche dell’ente.
- Il rispetto della normativa vigente e dei principi contenuti nel presente Codice.
Gli obblighi di lealtà e di riservatezza vincolano i destinatari anche successivamente alla cessazione del rapporto con l’ente.
3. CONFLITTI D’INTERESSE
3.1. Interessi della Fondazione ed individuali
Gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori a vario titolo della Fondazione “Le Costantine” devono rispettare gli obblighi previsti dall’Art. 2391, 1° comma del Codice Civile evitando ogni situazione ed astenendosi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale a quelli dell’ente o che possa interferire e/o intralciare le capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell’interesse della Fondazione. Per interesse personale si intende quello proprio, di un membro della propria famiglia, di un parente o di un terzo in qualche modo collegato. Amministratori, dipendenti e collaboratori devono quindi escludere ogni possibilità di sovrapporre o comunque incrociare,strumentalizzando la propria posizione funzionale, le attività economiche rispondenti ad una logica di interesse personale e/o familiare e le mansioni ricoperte all’interno della Fondazione. In caso di violazione la Fondazione provvederà a porre in essere ogni misura idonea per far cessare la situazione.
3.2. Prevenzione dei conflitti d’interesse
Al fine di non incorrere in situazioni che creino o possano creare conflitto d’interesse, gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori devono evitare in particolare di:
- Svolgere altre attività di lavoro dipendente, professionale o di impresa che si pongano in concorrenza con la Fondazione.
- Assumere incarichi di responsabilità, di collaborazione o diversi, presso individui, società o organizzazioni che si pongano in concorrenza con essa.
- Svolgere attività che contrastino con il corretto adempimento delle funzioni ad essi delegate.
Il soggetto si impegna inoltre, qualora dovesse trovarsi in situazioni effettive o potenziali di conflitto d’interessi, a informare tempestivamente il C.d.A o il Comitato Tecnico della Fondazione.
4. USO E TUTELA DELLE INFORMAZIONI
Le conoscenze sviluppate dalla Fondazione costituiscono una fondamentale risorsa che ogni destinatario del Codice deve tutelare.
4.1. Rapporti con i mass media
I rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione e di informazione e, più in generale, gli interlocutori esterni, devono essere tenuti da soggetti a ciò delegati e devono essere improntati al rispetto della legge, del Codice Etico e dei principi già delineati, con l’obiettivo di tutelare l’immagine della Fondazione.
4.2. Riservatezza e gestione delle informazioni
Tutti coloro che operano a qualsiasi titolo nell’ambito della Fondazione “Le Costantine” sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni apprese nell’esercizio delle proprie funzioni, in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle circostanze. Essi sono tenuti a non divulgare indebitamente notizie sui documenti, sul know-how, sui progetti sociali e formativi, sulle operazioni aziendali, sulle informazioni sensibili ed in generale su tutte le informazioni apprese in ragione della propria funzione nell’ambito della Fondazione. In particolare costituiscono informazioni riservate o segrete tutte le notizie di qualsiasi natura (tecnica, organizzativa, amministrativa, ecc.) apprese nello svolgimento delle proprie funzioni, la cui diffusione ed utilizzazione possa provocare un danno od un pericolo alla Fondazione. L’obbligo di riservatezza vale anche per tutte le informazioni di carattere generale la cui divulgazione può determinare turbative all’interno dell’ente. La violazione dei doveri di riservatezza inficia gravemente il rapporto fiduciario con la Fondazione e può determinare l’applicazione di adeguate sanzioni. Il dovere di riservatezza continua anche dopo la cessazione del rapporto con l’Ente fino a quando l’utilizzo o la divulgazione di informazioni o notizie possa recare pregiudizio agli interessi e alla privacy della Fondazione.
5. TUTELA DEI BENI DELLA FONDAZIONE
Al fine di tutelare i beni della Fondazione, ogni destinatario è tenuto ad operare con diligenza, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per l’utilizzo dei beni, mezzi, strumenti di lavoro della Fondazione.
In particolare, ogni soggetto destinatario deve:
- Utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni, i mezzi e gli strumenti di lavoro a lui affidati.
- Evitare utilizzi impropri dei beni per scopi e fini estranei alle proprie mansioni ed al proprio lavoro.
- Evitare provvedimenti impropri che possano essere causa di danno all’assetto patrimoniale della Fondazione, o essere comunque in contrasto con l’interesse della stessa.
Ogni amministratore, collaboratore o dipendente è responsabile della protezione delle risorse ed ha il dovere di informare tempestivamente il C.d.A. o il Comitato Tecnico di eventuali eventi dannosi per la Fondazione.
6. DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO ED AGGIORNAMENTO
A tutti gli amministratori, dipendenti e collaboratori a vario titolo è distribuita copia cartacea del Codice Etico. Il Codice Etico verrà inoltre presentato a tutti coloro che interagiscono in modo rilevante con la Fondazione, i quali potranno sottoscrivere la dichiarazione di presa visione della documentazione ricevuta. In occasione della costituzione di nuovi rapporti di lavoro, consulenza e collaborazione, la Fondazione si impegna a fornire in modo tempestivo ed esauriente le informazioni relative al contenuto del Codice Etico. Il potere di modificare o integrare il Codice Etico, in conseguenza di modifiche normative o significativi cambiamenti nell’assetto organizzativo della Fondazione, spetta al C.d.A., anche su segnalazione del Comitato Tecnico. Spetta invece al Presidente in carica, l’emanazione di direttive ed istruzioni per la corretta applicazione del Codice Etico.
7. SISTEMA SANZIONATORIO
La stretta osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale degli obblighi degli amministratori, dipendenti e collaboratori della Fondazione, ai sensi e per gli effetti del Codice Civile. La grave e persistente violazione delle norme del Codice Etico lede il rapporto di fiducia instaurato con la Fondazione e costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto in essere con essa, con ogni conseguenza contrattuale e di legge, anche con riferimento alla rilevanza della stessa quale illecito disciplinare e/o alla conservazione del rapporto stesso: conseguentemente, sono previste azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure previste dallo Statuto dei Lavoratori e dai contratti collettivi di lavoro. Con il termine “gravi inadempimenti” si individuano, al fine del presente Codice, comportamenti persistenti di violazione delle norme. Restano ferme le ulteriori responsabilità di carattere penale, civile ed amministrativo che i comportamenti contro le prescrizioni del presente Codice possono configurare in capo al trasgressore.